Anche il mobbing rientra nella copertura assicurativa INAIL

Anche il mobbing rientra nella copertura assicurativa INAIL
24 Giugno 2019: Anche il mobbing rientra nella copertura assicurativa INAIL 24 Giugno 2019

In tema di malattia professionale, la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l'organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella: dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata”.

Questo è quanto recentemente ribadito dalla Cassazione civile, con ordinanza n. 6346 del 5 marzo 2019.

Il caso vedeva la Corte d’appello di Messina condannare Poste Italiane s.p.a. a corrispondere ad un ex dipendente il risarcimento del danno biologico da mobbing; ciò in riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato il datore di lavoro a corrispondere una minor somma a titolo di danno morale.

La società ricorreva, dunque, in Cassazione lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del fatto che il danno biologico da mobbing, conseguenza di una malattia professionale seppur non tipizzata, risultava coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL e, conseguentemente, rappresentando quest’ultimo come unico soggetto tenuto al risarcimento di detto danno.

La Suprema Corte – pur evidenziando come la fattispecie fosse stata erroneamente inquadrata sotto il profilo della legittimazione passiva, anziché della titolarità effettiva del rapporto dedotto in causa – ha accolto il ricorso di Poste Italiane.

Una volta accertato che i danni lamentati devono essere ascritti alle reiterate condotte vessatorie datoriali, aventi intento persecutorio e integranti pertanto i presupposti del mobbing, se ne deve necessariamente concludere che i medesimi siano riconducibili all’inadempimento, da parte della società, del dovere di tutela dell’integrità psico-fisica dei prestatori di lavoro ex art. 2087 c.c. e come tali oggetto di copertura assicurativa INAIL.

Sul punto la Suprema Corte si richiama al precedente di Cass. civ. n. 5066/2018, rinviando all’ulteriore e ampia giurisprudenza conforme ivi citata.

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